sabato 28 maggio 2011

LA SENTENZA DEL TAR SULLA SISAS

                          INQUETANTE

LE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO I GIUDICI, ALLA DECISIONE DI ANNULLARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO, APRONO INQUETANTI INTERROGATIVI CHE MERITEREBBERO RISPOSTE E SPIEGAZIONI CHIARE.
 VIENE SPONTANEO CHIEDERSI PERCHE', NONOSTANTE FOSSE GIA STATO PRESENTATO IL RICORSO,  ACCOMPAGNATO DALLA STIMA DEI COSTI DELLA BONIFICA ( 50 MILIONI), SI SIA VOLUTO SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CHE PREVEDEVA UNA STIMA PER LA BONIFICA DI 150 MILINI.

 VI E' DA CHIEDERSI:
PERCHE' A NESSUNO E' VENUTO IN MENTE DI TENERE CONTO DEL RICORSO?
PERCHE' A NESSUNO E' VENUTO IL DUBBIO CHE LA STIMA FOSSE STATA ENORMEMENTE GONFIATA?.
PERCHE' NON SI SONO RISPETTATE LE PROCEDURE E LE LEGGI PREVISTE?
PERCHE' UN OPERATORE FIRMA UN ACCORDO IN PERDITA?

ALTRI, TROPPI PERCHE? ANDREBBERO AGGIUNTI, COSI TANTI CHE AD UN CITTADINO QUALUNQUE PUO' VENIRE UN SOLO PENSIERO......TRUFFA, RAGGIRO,INGANNO, TANGENTI?
E UNA DOMANDA CHI PAGHERA' ORA? ........E QUALCUNO PAGHERA'?


LA SENTENZA



N. 01057/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00772/2008 REG.RIC.
N. 00773/2008 REG.RIC.
N. 00774/2008 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sui ricorsi riuniti ed iscritti ai numeri di registro generale 772, 773 e
774 del 2008, integrati da motivi aggiunti, proposti da:
Energheia Srl, Air Liquide Italia Service S.r.l., Air Liquide Italia
Produzione Srl, rappresentate e difese dagli avv. Nicola Bassi, Mario
Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, via Mozart 9;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Milano,
domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv.Antonella Forloni,
domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Milano, piazza
Città di Lombardia, 1;

Provincia di Milano, Comune di Pioltello, Comune di Rodano non
costituiti in giudizio;
nei confronti di
T.R. Estate Due Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo
Montanaro, Maurizio Saladino, con domicilio eletto presso il loro
studio in Milano, viale Regina Margherita, 43;
Fallimento Sisas Spa non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per tutti i ricorsi
del decreto del presidente della Giunta Regionale della Lombardia del
10.1.2008 nr. 88 avente per oggetto: “ Approvazione ai sensi dell’art.
34 D.lgs. 267\00 e dell’art. 6,comma 8, L.R. 2\2003 dell’accordo di
programma per l’attuazione del’Atto di intenti, sottoscritto il
21.12.2006, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e Mare , la Regione Lombardia, la Provcincia di Milano, il Comune di
Rodano, il Comune di Pioltello, il Gruppo Zunino e Walde Ambiente
finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e riqualificazione urbanistica dell’area ex S.I.S.A.S., situata nei
Comuni di Pioltello e Rodano”;
dell’accordo di programma per l’attuazione del’Atto di intenti,
N. 00772/2008 REG.RIC.
sottoscritto il 21.12.2006, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e Mare , la Regione Lombardia, la Provincia di Milano,
il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello, il Gruppo Zunino e
Walde Ambiente finalizzato alla realizzazione degli interventi di messa
in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell’area ex
S.I.S.A.S., situata nei Comuni di Pioltello e Rodano” sottoscritto in
data 21.12.2007.
nonché nei secondi motivi aggiunti
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia nr. VIII/0918
del 11.6.2009, avente per oggetto: “ Esecuzione sentenza Corte di
Giustizia UE N.C. 383/02 del 9.9.2004. Provvedimenti conseguenti
alla conferenza di servizi del 24.4.2009 presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare” nonché, ove
necessario, della successiva deliberazione della Giunta Regionale
Lombardia nr. VIII/010039 del 7.8.2009, avente per oggetto: “
Ipotesi di atto integrativo inerente l’asseto pianificatorio dell’area ex-
SISAS di cui all’accordo di programma sottoscritto in data 21.12.2007
– Revoca della DGR 9287/2009”;
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e Mare, della Regione Lombardia e di T.R.
Estate Due Srl;
Viste le memorie difensive;
N. 00772/2008 REG.RIC. Pagina 3 di 18
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2008/200... 13/05/2011
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il dott. Ugo
De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società ricorrenti depositavano tre ricorsi nella stessa data ed
aventi il medesimo contenuto con i quali impugnavano gli atti indicati
in epigrafe mediante i quali era stato approvato un accordo di
programma per procedere alla bonifica del sito di interesse nazionale
di Pioltello – Rodano.
Le ricorrenti facevano presente di aver installato i propri stabilimenti
all’interno dell’area industriale di Pioltello – Rodano e di essere
confinanti con i terreni attualmente di proprietà del Fallimento della
SISAS.
In passato vi furono dei tentativi di coinvolgere le società anche nelle
operazioni di bonifica del sito, ritenendole erroneamente
corresponsabili dell’inquinamento,ma i provvedimenti ministeriali
assunti all’esito di conferenze di servizi sono sempre stati annullati
dalla magistratura amministrativa.
Il 21 dicembre 2006 è stato sottoscritto un protocollo di intenti tra, da
un lato e gli enti territoriali interessati e dall’altro da due imprese
private che hanno costituito una società che doveva operare il
risanamento ambientale a fronte della possibilità di una
riqualificazione urbanistica dell’area.
N. 00772/2008 REG.RIC
In sostanza nel progetto era previsto che dopo la bonifica sarebbe
stato possibile realizzare sull’area un comparto con presenza di
destinazioni produttive, terziarie e commerciali.
Contro tale operazioni ricompresa nell’accordo di programma
approvato con il decreto impugnato le società ricorrenti formulano
tre motivi di ricorso.
Il primo denuncia l’illegittimità della procedura seguita perché non
avrebbe rispettato quanto previsto dall’art. 18 L. 179\2002 che
prevede come il risanamento dei siti dichiarati di interesse nazionale,
quando non sia possibile richiederli ai responsabili dell’inquinamento
devono essere effettuati dal Ministero dell’Ambiente attraverso
procedure concorsuali di evidenza pubblica, previa espropriazione
dell’area che va messa a disposizione dell’operatore incaricato della
bonifica che provvederà all’esito della stessa ad utilizzarlo per coprire
i costi e ricavare un adeguato margine di utile.
Analoga previsione è contenuta nell’art. 1,commi 434 e 436, L. 266
\2005 laddove il cespite contaminato di interesse nazionale sia
coinvolto in procedure fallimentari; nello stesso senso sono le
previsioni dell’art. 21 L.R. 26\2003.
Il senso di questa complessiva disciplina è chiaro nel senso di voler
raggiungere il risultato della bonifica di siti di rilevante interesse
attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica che debbono
poter essere affidate in modo imparziale attraverso metodi
concorrenziali che rispettino il principio di imparzialità dell’operato
della pubblica amministrazione e salvaguardino il principio della libera
concorrenza rilevante anche a livello comunitario.
La procedura seguita nell’operazione sfociata nell’impugnato decreto
non ha seguito il percorso indicato dalla normativa sopra riportata dal
momento che non sono mai state attivate le procedure ablatorie
previste né è stato scelto il soggetto incaricato del disinquinamento
con procedure concorrenziali.
Oltretutto l’accordo di programma si fonda sulla circostanza aleatoria
che la società controinteressata riesca ad acquisire dal Fallimento la
proprietà dell’area da bonificare.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6 L.R. 2\2003 che
prevede che la proposta di stipulazione di un accordo di programma
sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione per consentire a
qualunque interessato di presentare le sue osservazioni e sia indicato il
termine entro cui l’accordo va perfezionato.
Il termine deve essere considerato come perentorio ed in ogni caso
laddove si ritenesse diversamente sarebbe necessario che fosse
assunta una nuova deliberazione per verificare la persistenza
dell’opportunità della scelta dello strumento in questione.
Tutto ciò non è avvenuto nel caso di specie nonostante l’accordo non
sia stato stipulato entro il 31.3.2007 data fissata dalla Delibera di
Giunta regionale nr. 4117 del 14.2.2007, ma il 21 .12.2007.
Il terzo motivo lamenta il fatto che, a prescindere dall’applicabilità
dell’art. 1,commi 434 e 436, L. 266\2005 l’accordo di programma
previsto dall’art. 18 L. 179\2002 sia regolato dall’art. 34 D.lgs. 267
\00, ma con la partecipazione obbligatoria del Ministero dell’Interno
e di quello dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti per l’incidenza che le scelte effettuate sulla programmazione
pubblica delle iniziative atte a sostenere lo sviluppo.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti, depositati in data
17.12.2008, veniva formulata un’ulteriore censura che si fonda sul
fatto che le amministrazioni procedenti avrebbero dovuto provvedere
al recupero dei costi sostenuti per assicurare nel corso degli anni la
realizzazione e il mantenimento in esercizio di misure di sicurezza di
emergenza dell’area.
L’eventuale rinuncia a tale ristoro patrimoniale deve essere ispirato a
canoni oggettivi potendo diversamente configurarsi come un
illegittimo aiuto di Stato, vietato dalla legislazione comunitaria e
contrario ai principi generali dell’azione amministrativa formulati
all’art. 1 L. 241\90.
Oltretutto non vi sarebbe stata un’attenta analisi dei costi prospettati
dalla società controinteressata che secondo i ricorrenti sarebbero
esageratamente elevati a fronte di una stima, fatta con relazioni
tecniche da loro depositate, che non dovrebbe superare i 50 milioni di
euro; e ciò influisce sulla correttezza della rinuncia a recuperare gli
esborsi anticipati dalle pubbliche amministrazioni.
Con ricorsi per secondi motivi aggiunti, notificati in data 20.11.2009,
tre ulteriori motivi di ricorso avverso le delibere della Giunta
Regionale Lombardia indicate in epigrafe.
Il primo motivo riguarda la DGR VIII/9618 del 11.6.2009 che ha
riconosciuto il possibile rimborso alla società controinteressata dei

costi sostenuti per le operazioni di bonifica nel caso in cui non si
dovessero perfezionare tutte le condizioni scritte nell’Accordo di
Programma del 21.12.2007, nei cui confronti vengono formulate le
stesse censure di cui al primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo riguarda l’accordo contenuto nella DGR
VIII/9618 del 11.6.2009 di corresponsione delle somme alla società
controinteressata al momento in cui questa perfezionerà la cessione
delle aree da bonificare all’amministrazione, dal momento che risulta
tramontata l’ipotesi di portare ad ultimazione l’accordo di programma
del 2007.
In questo modo lo Stato si fa carico di costi che dovrebbero gravare
sul responsabile dell’inquinamento, non potendosi sostenere che la
corresponsione trova fondamento nell’accordo medesimo di cui è
stata sostenuta la radicale illegittimità; se la Regione si fosse attivata
secondo quanto previsto dalla legislazione indicata nel primo motivo
di ricorso, la somma da corrispondere ai proprietari del sito da
bonificare sarebbe stata pari all’indennizzo calcolato secondo i
parametri del DPR 327\2001.
Nel terzo motivo è contestata la violazione dell’art. 1 L. 241\90,
dell’art. 87 del Trattato istitutivo della U.E., dell’art. 18 L. 349\1986,
di numerose norme del T.U. Ambientale oltre all’eccesso di potere
per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta
irragionevolezza e sviamento.
In sostanza le società ricorrenti contestano come sproporzionati i
costi complessivi indicati dalla società controinteressata per effettuare
la bonifica e quindi il loro parziale ristoro previsto per il fatto che
l’Accordo di programma era venuto meno e risultava necessario
individuare un nuovo soggetto attuatore della bonifica con procedure
di evidenza pubblica.
Se i costi fossero stati quelli indicati dalla T.R. Real Estate,
l’investimento non sarebbe stato conveniente poiché il valore di
un’autorizzazione ad aprire un centro commerciale con superficie di
vendita di mq 85.000 sarebbe notevolmente inferiore a tali costi con
inverosimile non convenienza dell’operazione economica.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e Mare, la Regione Lombardia e T.R. Estate Due Srl che
chiedevano il rigetto del ricorso eccependo preliminarmente la
carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e la carenza di
interesse.
La società controinteressata eccepiva altresì che vi sarebbe un difetto
di notifica quali controinteressate alle due società che avevano
sottoscritto l’atto di intenti del 19.12.2006 e l’inammissibilità dei
ricorsi per non essere stato impugnato il verbale della conferenza di
servizi del 8.1.2007.
All’udienza del 12.4.2011 i ricorsi andavano in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene che i ricorsi per la loro
connessione oggettiva e per la parziale connessione soggettiva
possano essere riuniti.
Vanno affrontate innanzitutto le eccezioni preliminari di carenza di
interesse e di mancanza di legittimazione attiva.
Le società ricorrenti sono tutte confinante con l’area da bonificare e,
dal momento che l’intervento di bonifica viene assunto dalla società
controinteressata allo scopo di ottenere una riqualificazione
urbanistica dell’area per consentire insediamenti residenziali o di
servizi, vi è senz’altro l’interesse a non vedere modificare la
destinazione industriale dell’area, omogenea con quella delle aree di
loro proprietà.
Infatti la vicinanza tra un’area a destinazione industriale con una a
destinazione residenziale potrebbe comportare effetti pregiudizievoli
quanto alla possibilità di espandere l’insediamento produttivo e ad
esempio quanto ai limiti delle emissioni acustiche che andrebbero
osservati.
Pertanto il criterio della vicinitas è sufficiente a radicare sia la
legittimazione attiva che l’interesse a ricorrere con conseguente
rigetto delle eccezioni di rito.
Parimenti infondata è l’eccezione formulata dalla T.R. Estate Due
circa la necessità della citazione in qualità di controinteressate del
Gruppo Zumino e del Gruppo Walde Ambiente.
Nei ricorsi in esame non è stato impugnato l’atto di intenti, ma solo
l’accordo di programma che è stato sottoscritto dalla società
controinteressata costituita ad hoc dai due Gruppi sopra menzionati e
pertanto è corretta la scelta effettuata dalle società ricorrenti di
evocare in giudizio solo la società che aveva firmato uno degli atti
impugnati.
Anche l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per mancata
impugnazione del verbale della conferenza di servizi del 8.1.2007 deve
essere respinta.
Nel verbale in questione è stato espresso un assenso tecnico al
progetto di bonifica presentato da T.R. Estate Due che però non
costituisce l’oggetto del ricorso, in quanto le società si lamentano non
dell’impostazione tecnica del progetto di bonifica, ma dei criteri di
scelta del soggetto che a tale bonifica avrebbe dovuto provvedere.
Nel merito i ricorsi sono fondati.
L’area appartenente al fallimento della SISAS situata nei comuni di
Pioltello e Rodano è stata individuata come area da bonificare di
interesse nazionale.
Per tali siti il legislatore nazionale ha previsto una specifica procedura
laddove i responsabili dell’inquinamento o comunque i proprietari
dell’area non siano in grado di procedere alla bonifica.
Essa è indicata dall’art. 18 L. 279\2002 i cui primi cinque commi così
dispongono: “1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in
essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua,
sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai
soggetti concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di
bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L'individuazione
con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata
soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di
attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree
industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del
programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla
procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le
altre, le seguenti indicazioni:
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di
esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e
con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di
programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino
ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione
dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di
emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e
l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il
piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario
dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il
recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il
congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate
utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive
fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione
con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali
competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente
sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle
aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione
del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare
di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.”.
Dalla lettura della norma si evince che la bonifica deve essere
effettuata a carico del privato che risulterà vincitore della procedura di
evidenza pubblica che potrà ristorarsi dei costi sostenuti ed ottenere
un giusto utile disponendo delle aree bonificate per utilizzarle in
proprio in concessione o con cessione a terzi secondo le direttive
fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
A tal fine gli accordi di programma comprendono anche
l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che
include il piano di sviluppo urbanistico dell'area.

Non è vero, pertanto, quanto affermato che la procedura in questione
andrebbe adottata quando la bonifica avviene ex officio ai sensi
dell’art. 252 D.lgs. 152\2006, mentre nel caso di specie si tratterebbe
di intervento fondato sull’art. 245 di detto decreto che prevede la
possibilità che la bonifica sia condotta in porto da altro soggetto
interessato, diverso sia dal responsabile che dal proprietario.
In presenza di una disciplina specifica, che prevede le modalità di
intervento nel caso di bonifica di siti di interesse nazionale per cui
non possano intervenire i soggetti ad essa tenuti, non può farsi
riferimento ad una normativa di carattere generale.
Il riferimento contenuto nell’art. 252, comma 5, D.lgs. 152\2006 ad
altro soggetto interessato, non significa che l’intervento a cura delle
pubbliche amministrazioni in tema di bonifica di siti di interesse
nazionale avvenga quando non vi sia nessun soggetto interessato a
compiere interventi ex art. 245 D.lgs. 152\2006, ma semplicemente
quando non è stato possibile affidare l’intervento né a un soggetto
responsabile, né a un soggetto interessato.
La norma, però, nulla dice sulle modalità con cui debba essere
individuato il soggetto interessato in questione; a ciò soccorre l’art. 18
L. 179\2002 che prevede l’articolato iter procedimentale che è stato
in gran parte seguito nella vicenda che ci occupa, salvo che sul punto
essenziale che il soggetto interessato non è stato individuato a seguito
di una procedura concorsuale, ma in virtù di una sua autocandidatura
che non è chiaro in che contesto sia maturata.
L’art. 245 D.lgs. 152\2006 prevede la possibilità che un soggetto non
responsabile si faccia carico delle procedure per gli interventi di messa
in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, ma non prevede
affatto che per ristorarlo debbano essere assunte iniziative come
quelle regolate dall’art. 18 L. 179\2002 o come quelle che sono state
poste in essere nel caso dell’area ex SISAS.
Il codice dell’ambiente ha previsto la possibilità di intervento
bonificatore anche su iniziativa di un soggetto non responsabile che
potrebbe assumersi detto onere in virtù di possibili benefici che
potrebbero scaturire da accordi con il proprietario o per altre ragioni.
Ed è questa la tesi che sembra accreditare la difesa erariale quando
afferma nella memoria del 14.3.2011 che la procedura di evidenza
pubblica è stata interrotta quando la Curatela ha comunicato della
trattativa privata intrapresa con alcuni imprenditori, poiché ciò
avrebbe evitato l’uso di risorse pubbliche su un’area che non sarebbe
mai stata acquisita al patrimonio pubblico.
Ciò sarebbe esatto se non fosse che gli accordi per la realizzazione
della bonifica non sono rimasti una vicenda relegata nell’ambito di un
accordo privato, poiché l’intervento della società controinteressata,
peraltro creata ad hoc per gestire tutta l’iniziativa, in tanto si
giustificava in quanto interveniva un progetto di riqualificazione
dell’area che avrebbe reso possibile remunerativi investimenti
immobiliari una volta realizzata la bonifica.
Siamo quindi fuori del campo di applicazione dell’art. 245 citato e
pertanto non sembra possibile assumere un’iniziativa al di fuori di
ogni procedura concorsuale allo scopo di realizzare un investimento
immobiliare reso possibile dal fatto che le Amministrazioni
competenti consentiranno la realizzazione del progetto
imprenditoriale previa adozione di varianti urbanistiche.
Quando la pubblica amministrazione rende possibile il piano di
sviluppo urbanistico dell'area che costituisce lo scopo per cui un
soggetto esterno si accolla gli oneri della bonifica, la scelta di chi deve
realizzare l’intervento risanatore deve avvenire attraverso procedure
concorrenziali che permettano di realizzare in modo più compiuto
l’interesse pubblico e che non garantiscano ad un privato dei vantaggi
in violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza che
informano tutta la legislazione comunitaria.
Se a ciò si aggiunge che, essendo la proprietaria dell’area sottoposta a
fallimento, era necessario procedere ad una previa acquisizione
dell’area con procedura espropriativa secondo quanto previsto
dall’art. 1,commi 434 e 436, L 266\2005, non può che concludersi per
la illegittimità della procedura seguita nel caso di specie dalle
amministrazioni resistenti.
La riprova dell’esattezza di quanto affermato è data da quanto
accaduto dopo che la società controinteressata ha rinunciato alla
realizzazione del progetto, avendone evidentemente valutato la non
convenienza economica.
Infatti per procedere alla realizzazione della bonifica, necessaria anche
per non incorrere in sanzioni da parte dell’Unione Europea, si è
proceduto all’attivazione di una gara secondo le procedure di
evidenza pubblica.
L’illegittimità accertata è sufficiente per procedere all’annullamento
degli atti impugnati potendosi ritenere assorbiti gli altri motivi di
impugnazione anche in considerazione del fatto che gli accordi tra le
amministrazioni interessate e la società controinteressata sono venuti
meno per risoluzione consensuale degli atti di programmazione
( vedasi sul punto la nota 16.7.2010 della Regione Lombardia ).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV,
definitivamente pronunciando sui ricorso riuniti, come in epigrafe
proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
Mare, la Regione Lombardia e T.R. Estate Due Srl, in solido tra loro,
alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000
oltre C.P.A. ed I.V.A. per ciascuna delle società ricorrenti ed al
rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115
\02, nella somma di € 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 aprile
2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
N. 00772/2008 REG.RIC. Pagina 17 di 18
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2008/200... 13/05/2011
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

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